Rapporti patrimoniali e personali tra conviventi
(Il parziale riconoscimento giuridico attribuito alla famiglia di fatto); Contratti di convivenza
(Accordi scritti con cui ogni coppia di fatto può definire le questioni inerenti l' assetto economico-patrimoniale, anche in vista dell'eventuale rottura del rapporto o della scomparsa prematura di uno dei conviventi).
Nullità e annullamento del matrimonio
Vi sono particolari situazioni, tassativamente previste dalla legge, in presenza delle quali il vincolo coniugale è considerato invalido e che, a seconda della loro gravità, ne comportano la nullità o l'annullabilità. Lo studio di occupa anche dei procedimenti di delibazioni delle sentenze di nullità canonica
emesse dai Tribunali ecclesiastici, sì da fargli acquisire valenza nello stato italiano.
Fondo patrimoniale : Con tale strumento è possibile destinare determinati beni ai bisogni della famiglia ponendoli al riparo da possibili pretese creditorie verso i genitori coniugati tra loro.
Separazione e divorzio
consensuale : sono consensuali quando sono i coniugi ad accordarsi, tramite un comune legale o due legali distinti, su ogni questione relativa alla sospensione (per la separazione) o cessazione (nel divorzio) del loro vincolo matrimoniale; l’accordo deve afferire, quantomeno, a: diritti di visita della prole- anche come collocamento alternato e paritetico-, entità dell’eventuale mantenimento alla prole e, eventualmente, al coniuge -laddove privo di capacità lavorativa - , eventuale assegnazione della casa coniugale (o trasferimento all’uno o all’altro o divisione materiale). La procedura consensuale ha rilevanti vantaggi: permette di regolamentare questioni accessorie con risparmi anche fiscali (p.es: nei trasferimenti immobiliari) e di essere più rispondente alle esigenze della coppia ( peculiari diritti di visita per eventuali lavori turnari). L’iter è molto rapido (deposito dell'accordo e presenza - di entrambi i coniugi - ad una sola udienza) e, soprattutto, permette di evitare il deterioramento del rapporto coniugale spesso conseguente a protratte procedure giudiziali
(e di cui i figli, per primi, ne subiscono le conseguenze).
giudiziale : Nelle ipotesi in cui è stato impossibile addivenire ad un accordo equo, o quando uno dei coniugi è irreperibile, o non fornisce la sua disponibilità, dovrà attuarsi la procedura giudiziale. In tale ipotesi, il richiedente dovrà attivarsi e sarà il Giudice, -su cui incombe l’onere di emettere il provvedimento che disciplina e regolamenta ogni aspetto inerente la gestione dei rapporti patrimoniali e personali tra coniugi (anche con riferimento ai figli) – che dispone le citate condizione (diritti di visita, assegni mantenimento, assegnazione casa) in relazione a quanto esposto dal deducente.La procedura giudiziale viene anche intrapresa nell’esigenza di ottenere l’addebito della separazione in capo ad un coniuge che ha come vantaggio quello di precludere, in capo al coniuge cui è gravato l’addebito, ogni diritto patrimoniale.